(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 27 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai componenti ed al segretario delle commissioni istituite per gli esami finali, di passaggio e di selezione nei corsi di base per operatori sanitari, attivati presso le Unita' socio sanitarie locali della Regione, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, e' corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza di L. 50.000. I compensi negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento organizzati dalle Unita' socio sanitarie locali o dalle Regione sono corrisposti in modo forfettario e determinati con specifico riferimento al ruolo ed alle tabelle di riferimento di cui all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, integrato dal decreto ministeriale 10 febbraio 1984, nella seguente misura: a) Ruolo sanitario: Tabelle A, B, C, D, E, F, G; Ruolo professionale: Tabelle A, B, C, D; Ruolo tecnico: Tabelle A, B, C; Ruolo amministrativo:Tabella A - quadro 1 L. 250.000 b) Ruolo sanitario: Tabella H; Ruolo professionale: Tabella E; Ruolo amministrativo:Tabella A - quadro 2 L. 150.000 c) Ruolo sanitario: Tabella I - quadro 1 Tabelle L, M; Tabella N - quadro 1 Profilo professionale: educatore professionale Tabella D; Tabella E; Ruolo amministrativo:Tabella B; L. 100.000 d) Ruolo sanitario: Tabella I - quadro 2 Tabella N - quadro 2 Ruolo tecnico: Tabelle F, G; Profilo professionale: ausiliario socio sanitario Ruolo amministrativo;Tabelle C, D. L. 75.000 I compensi di cui al 1 comma del presente articolo sono attribuiti altresi' ai componenti delle commissioni nelle scuole gestite da privati.